nomenclatore tariffario nazionale

 

 

Articolo 1
Finalità

1.1 In conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva della Federazione nazionale Collegi Ipasvi del 29 ottobre 1954, n.1049, regolamentata dalle disposizioni di cui al Dlcps 13 settembre 1946, n. 233 e susseguente Dpr 5 aprile 1950, n. 221 e norme vigenti, il Comitato centrale della Federazione nazionale ha approvato con delibera n. 108/01 del 9 novembre 2001 il Nomenclatore tariffario nazionale che, a partire dalla data del 3 marzo 2002, deve essere applicato da tutti gli infermieri liberi professionisti responsabili dell’assistenza generale infermieristica.

 

Articolo 2
Ambiti e criteri di applicazione

2.1 Il Nomenclatore tariffario è lo strumento cui debbono riferirsi gli iscritti agli Albi che svolgono attività libero professionale, per definire le tariffe e i compensi loro spettanti.

2.2 Le tariffe in esso contenute rappresentano l’onorario minimo e massimo che i professionisti devono applicare. I minimi e i massimi sono inderogabili.

2.3 Le tariffe sono uniche e valgono per tutti i liberi professionisti iscritti all’Albo dei Collegi provinciali.

2.4 Il compenso è fissato in relazione alla rilevanza, delicatezza e complessità della prestazione, dell’intervento, del piano o del progetto attuato dal professionista.

2.5 I compensi vengono computati utilizzando quattro possibili modalità di tariffazione:

2.6 I compensi per le prestazioni domiciliari devono essere maggiorati in ragione della distanza del domicilio del cliente e delle spese sostenute dal professionista.

2.7 I compensi per le prestazioni effettuate nei giorni festivi e in orario notturno sono maggiorati del 25 per cento.

2.8 I presidi e il materiale sanitario d’uso corrente utilizzati dal professionista sono a carico dell’assistito.

2.9 È fatto divieto di esercitare la libera professione a onorari inferiori a quelli stabiliti nel Nomenclatore, fatto salvo per l'attività di volontariato così come previsto nelle indicazioni comportamentali per l’esercizio autonomo della professione infermieristica.

 

Articolo 3
Revisioni e aggiornamenti

3.1 Modificazioni e integrazioni al Nomenclatore tariffario possono essere apportate in ogni momento, per effetto o in conseguenza di disposizioni di legge o per palesi inadeguatezze delle voci e/o delle tariffe.

3.2 Il Nomenclatore tariffario deve essere comunque rivisto almeno ogni tre anni.

3.3 La revisione del Nomenclatore tariffario, così come le eventuali modificazioni e integrazioni, devono essere deliberate dal Comitato centrale della Federazione nazionale Collegi Ipasvi e approvate dal Consiglio nazionale.

 

Articolo 4
Norme finali

4.1 Le disposizioni contenute nel presente Nomenclatore tariffario si applicano esclusivamente agli esercenti la libera professione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni comportamentali per l'esercizio autonomo della professione infermieristica predisposte dal Comitato centrale della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi.

4.2 Il libero professionista che contravviene a quanto definito nel Nomenclatore tariffario è sottoposto a provvedimento disciplinare dal Collegio di appartenenza ai sensi del Dpr 5 aprile 1950, n. 221, Capo IV. 5.2.

4.3 La Federazione nazionale e i Collegi provinciali Ipasvi sono tenuti a vigilare per una puntuale e corretta applicazione delle disposizioni e delle tariffe contenute nel presente Nomenclatore.