Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229
"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999 - Supplemento Ordinario n. 132
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 aprile 1999;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della ricerca
scientifica e tecnologica, per la solidarieta' dell'universita' sociale, per gli
affari regionali e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1.L'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre - 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1
Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei
livelli essenziali e uniformi di assistenza
1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse
della collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta'
della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso
delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e
delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo
nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo
decreto.
2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso risorse pubbliche e in
coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza
definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita'
della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo
alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati
dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validita' del Piano
sanitario nazionale, e' effettuata contestualmente all'individuazione delle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza
pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni
sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal
Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa,
nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento,
elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con
riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni
interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle
indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati
in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al
Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale
sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di
gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.
5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le commissioni
parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni,
predispone il piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse
dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano
precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si
discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il
piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.13,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
b ) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse
impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio
sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi
ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la
cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime
esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita' nell'impiego delle
risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a
modalita' di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.
8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e
definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in
strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente
nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero
della sanita'.
9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato dal Governo
entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano
sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con la
procedura di cui al comma 5.
10. Il Piano sanitario nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione
delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;
b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di
validita' dei Piano;
c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita' del Piano e
la sua disaggregazione per livelli di assistenza;
d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso
il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso la
realizzazione di progetti di interesse sovraregionale;
e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale
e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti
locali;
f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca biomedica e
sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di ricerca;
g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla
formazione continua del personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione
delle risorse umane;
h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di
favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita'
sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e
di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;
i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza
assicurati in rapporto a quelli previsti.
11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati
dal Ministro della sanita' con decreto di natura non regolamentare, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal
Ministro della sanita':
a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio
nazionale;
b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario
nazionale;
c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano
sanitario nazionale;
d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento
all'attuazione dei piani sanitari regionali;
e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la
programmazione degli interventi.
13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli
interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per
soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in
riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di
partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis,
nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel
campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli
operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal
Servizio sanitario nazionale.
14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanita' i
relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere
dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del
Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' esprime il parere entro 30
giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali.
15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione
dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di
settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilita'
delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.
17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario
nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla
regione non e' consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della
sanita', sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre
mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per
dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la
nomina di commissari ad acta.
18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le
istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla
realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione al
pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del
presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che
svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria,
qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d), e), f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7,
del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il
godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.".
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente
per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il
raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali,
ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune
nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci,
ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito
territoriale dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore o
inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali
delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla Conferenza
di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle osservazioni
eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresi',
nelle forme e con le modalita' stabilite dalla legge regionale, alla verifica
della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende
ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e
le modalita' anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie
operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione
regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le
procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le
modalita' della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree
metropolitane il piano attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di
cui al comma 2-quater, ove costituito.
2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie locali, le quali
assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto
attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo
3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali
in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo
conto delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una quota
capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente
con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima,
sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei risultati delle
stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di partecipazione
della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui all'articolo
19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui
al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilita' per le
unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo
dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti
nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non
superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate
proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di
parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di
assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l),
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e
degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i
provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanita',
sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della
sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento
sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento
adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le
quali si e' provveduto in via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i
competenti organi regionali abbiano provveduto."
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"1.
Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende
di cui all'articolo 4.
1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unita'
sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita' giuridica pubblica
e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione e funzionamento sono
disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e
criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies.
L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale
o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
1-ter. Le aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano la propria attivita' a
criteri di efficacia, efficienza ed economicita' e sono tenute al rispetto del
vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i
trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono mediante atti di diritto privato.
I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello
stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati
direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di
cui al comma 1-bis.
1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio
sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis;
e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle
strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal
direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione
e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui
all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate.
1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati
dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che
ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta
responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con
la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della
direzione generale.".
2. Sono abrogati i commi 2; 4; 5, lettere a), b), c), d), e),f); 6, quarto,
quinto, settimo, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo periodo; 7, primo,
secondo, terzo, quarto, ottavo, limitatamente alle parole: "e fornisce
parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di
competenza" e nono periodo; 8 e 13, primo, secondo, terzo, dodicesimo,
tredicesimo, quattordicesimo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis
Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario
1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento
ai requisiti di cui al comma 3.
2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale
termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.
3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea;
b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti,
aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla
nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di
sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in
collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle
attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore
programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con decreto del Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori
generali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto producono
il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.
5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di
valutazione dell'attivita' dei direttori generali, avendo riguardo al
raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione
regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e
funzionalita' dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore
generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle
relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori
stessi.
6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la
regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza
dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere,
della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla
conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione
si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.
7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave
disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e
di imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il contratto
dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua
sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di
cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni
dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo'
avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e
urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14,
ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano
attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore
generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto.
Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente
comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza
di cui all'articolo 2, comma 2-bis e' integrata con il sindaco del comune
capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda.
8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e
del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto
privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del
rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il
trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del
direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a
cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo
del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di
risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore
sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore
sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche
con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.
9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore
amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore
sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il
conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione
manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente
programmato.
10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i
lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di
quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad
effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento
economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a
richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale
procede al recupero della quota a carico del l'interessato.
12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma
11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento
economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata dall'unita'
sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.
13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.
14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e'
regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e, successive
modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei
contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del
presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.
Art. 3-ter
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua
periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima,
sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi
e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque
con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita'
dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla
Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove e'
situata l'azienda stessa.
2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e
controllo, anche individualmente.
3. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da cinque
membri, di cui due designati dalla regione, uno designato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della
sanita' e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo
componente e' designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni. I
componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero
tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei
conti o di componenti dei collegi sindacali.
3.I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle
aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono
applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.
Art. 3-quater
Distretti
1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unita'
sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base dei criteri di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno
sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densita' della
popolazione residente, disponga diversamente.
2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle
attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 3-quinquies, nonche'
il coordinamento delle proprie attivita' con quella dei dipartimenti e dei
servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel
Programma delle attivita' territoriali. Al distretto sono attribuite risorse
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.
Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata
all'interno del bilancio della unita' sanitaria locale.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio della
intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse strutture
operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies;
b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo
3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unita' sanitaria locale e dei
comuni, nonche' la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza;
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate e previo parere del Comitato
dei sindaci di distretto, dal direttore di distretto ed e' approvato dal
direttore generale, d'intesa, limitatamente alle attivita' sociosanitarie, con
il Comitato medesimo e tenuto conto delle priorita' stabilite a livello
regionale.
4.Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui
funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del
raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attivita'
territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella
dell'unita' sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto e'
sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.
Art. 3-quinquies
Funzioni e risorse del distretto
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire:
a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso
il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a
domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi
di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali;
b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al
modello dipartimentale, nonche' con i servizi specialistici ambulatoriali e le
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate;
c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da
specifica ed elevata integrazione, nonche' delle prestazioni sociali di
rilevanza sanitaria se delegate dai comuni.
2. Il distretto garantisce:
a) assistenza specialistica ambulatoriale;
b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze;
c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia,
della donna e della famiglia;
d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani;
e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata;
f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase
terminale.
3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni
organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di
prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.
Art. 3-sexies
Direttore di distretto
1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale,
gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della
popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la
continuita' assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione
generale nei rapporti con i sindaci del distretto.
2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle
attivita' distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali
operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera
scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel
distretto.
3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a
un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei
servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure
a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci
anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della
dirigenza sanitaria.
4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3-quater,
comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3 del presente articolo,
nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni;
ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.
Art. 3-septies
Integrazione sociosanitaria
1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte a
soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della
persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di
protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la
continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione.
2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita' finalizzate
alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e
contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e
acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di
bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato
di salute.
3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della
sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, individua, sulla base dei
principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da
ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita' sanitarie
locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni
sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali
si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le
prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della
componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile,
anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e
farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale,
inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono
assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e
dai piani nazionali e regionali, nonche' dai progetti-obiettivo nazionali e
regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni
che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali
di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanita', il
Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la funzione pubblica, e'
individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli
interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3-quinquies, comma
1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalita' mediante i quali
comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale,
delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli
strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi
assistenziali sociosanitari.
Art. 3-octies
Area delle professioni sociosanitarie
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la
solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' disciplinata l'istituzione all'interno del
Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la
solidarieta' sociale, sentito il Ministro per l'universita'e la ricerca
scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni
equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio
sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro. della sanita', di concerto con il Ministro per la
solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri
generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma
universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e per la solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di
concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una
formazione interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili
professionali e attuata con la collaborazione di piu' facolta' universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono
individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.".
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"1.
Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonche' di
didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle
modalita' di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o
confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarita'
procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo
11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui
all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche
disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le
aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si
applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente
decreto relative alle unita' sanitarie locali. Sino all'emanazione delle
disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative
alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del
presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano
ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facolta' di medicina
e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega
prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non
sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile
2000.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"1-bis.
Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al
riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni
possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei
presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) organizzazione dipartimentale di tutte le unita' operative presenti nella
struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in
coerenza con l'articolo 17-bis;
b) disponibilita' di un sistema di contabilita' economico patrimoniale e di una
contabilita' per centri di costo;
c) presenza di almeno tre unita' operative di alta specialita'secondo le
specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive
modificazioni;
d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo
e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive
modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato
e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base
regionale e interregionale, cosi' come previsto dal Piano sanitario regionale ed
in considerazione della mobilita' infraregionale e della frequenza dei
trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessita';
f) attivita' di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio,
per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per
cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in
Sicilia e in Sardegna;
g) indice di complessita' della casistica dei pazienti trattati in ricovero
ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore di almeno il venti per
cento rispetto al valore medio regionale;
h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente
per consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali di tutela della
salute e di erogazione di prestazioni sanitarie.
1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano
agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non
si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora
questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda
unita' sanitaria locale.
1-quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita' le proprie indicazioni
ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o
interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto
previsto dai commi 1-bis e l-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, il Ministro della sanita', attenendosi
alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in
mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al
Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda
ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio
dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i
predetti ospedali.
1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre
anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a
verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare
l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito
territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di
perdita dei requisiti di cui al comma 1-bis, la costituzione in azienda viene
revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la
regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti
attivi e passivi.
1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con
esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la
conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere
confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, sulla base di un progetto di adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. Alla
scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la
carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanita' attivano la
procedura di cui all'ultimo periodo del comma l-quinquies; ove i requisiti
sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater.
1-septies. Le regioni definiscono le modalita' dell'integrazione dell'attivita'
assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e
le forme della collaborazione con le unita' sanitarie locali in rapporto alle
esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi
dell'articolo 3-septies.
1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli
istituti di cui al comma 12.".
3. Sono abrogati i commi 2, lettere a), primo periodo, e lettera b), 4, 7, 7-bis
e 7-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
Art. 5
Modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1.L'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
Patrimonio e contabilità
1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni
mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o
trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di
provvedimenti amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti
nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'.
2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita' del
patrimonio secondo il regime della proprieta' privata, ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma , del codice civile. Gli
atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a
previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini
istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla
disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile.
3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la
trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.
4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a
finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti
dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.
5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le regioni emanano norme per
la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi
come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e
prevedendo:
a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale;
b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del
bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo;
c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio;
d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita'
che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;
e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di
rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei
rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita';
f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso
eventuali dismissioni e conferimenti.
6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali
e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali
voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito
schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del
tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli
adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina
contabile di cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio 1995 e la
contabilita' finanziaria e' soppressa.".
2.Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis
Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi
previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello
Stato, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici
interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco
pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione
di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle
strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresi' le
funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanita', i
rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalita' di
erogazione dei finanziamenti statali, le modalita' di partecipazione finanziaria
delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli eventuali
apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione.
3.In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i
termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal
Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in
favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di immediato utilizzo
delle risorse da parte dei medesimi.".
Art. 6
Integrazioni all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1.Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis
Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture del Servizio
sanitario nazionale
1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono elaborate ogni tre anni linee guida per la stipulazione di
protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture del Servizio
sanitario nazionale, determinando i parametri al fine di individuare le
strutture universitarie per lo svolgimento delle attivita' assistenziali e le
strutture per la formazione specialistica e i diplomi universitari.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida
di cui al decreto dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
181 del 5 agosto 1997.
2.Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono
individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformita' al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997
e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformita' al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
Art. 6-ter
Fabbisogno di personale sanitario
1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita', sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali
interessati, determina con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio
sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi,
veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi,
nonche' al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di
laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma
universitario. Con la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno
degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale.
2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di:
a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario
nazionale e da quelli regionali;
b) modelli organizzativi dei servizi;
c) offerta di lavoro;
d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il
personale gia' formato, non ancora immesso nell'attivita' lavorativa.
3.Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a
fornire al Ministero della sanita' i dati e gli elementi di valutazione
necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie
professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero
provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.".
Art. 7
Modificazioni all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 7-bis
Dipartimento di prevenzione
1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento
della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente
articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione e'
struttura operativa dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della
salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione
delle malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della vita.
2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare
e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine ambientale, umana e
animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti
dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il
coinvolgimento di operatori di diverse discipline. Partecipa alla formulazione
del programma di attivita' della unita' sanitaria locale, formulando proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro
copertura finanziaria.
Art. 7-ter
Funzioni del dipartimento di prevenzione
1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il
dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione
collettiva e sanita' pubblica, anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale:
a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche
con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari
connessi agli ambienti di lavoro;
d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle
popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie;
farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela
igienico sanitaria degli alimenti di origine animale;
e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attivita' di
promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico-degenerative in
collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.
Art. 7-quater
Organizzazione del dipartimento di prevenzione
1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale,
ha autonomia organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di costo e di
responsabilita'. Il direttore del dipartimento e' scelto dal direttore generale
tra i dirigenti con almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla
direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto
organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanita'
pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanita'
pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate
a:
a) igiene e sanita' pubblica;
b) igiene degli alimenti e della nutrizione;
c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
d) sanita' animale;
e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita' operative,
in rapporto all'omogeneita' della disciplina di riferimento ed alle funzioni
attribuite, nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.
4. I servizi veterinari operano quale centro di responsabilita', dotati di
autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambito della struttura
dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi del servizio,
nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite.
5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono
prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle
funzioni di medicina legale e necroscopica.
Art. 7-quinquies
Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente
1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive
competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli
interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di
azione congiunta ed i relativi programmi operativi.
2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione fra politiche
sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di
programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere
e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della
popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attivita' di
sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono
comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unita'
sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza
oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le attivita' di laboratorio gia'
svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base
a norme vigenti, nei confronti delle unita' sanitarie locali, si avvalgono delle
agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
Art. 7-sexies
Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della
sanita'
1.I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione
tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La
programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i
servizi veterinari delle unita' sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici
sperimentali per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica
veterinaria, nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti
di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di confine, porto
ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Art. 7-septies
Funzioni di profilassi internazionale
1.Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di
igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22
febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed
al decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi
internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di
sanita' marittima e aerea del Ministero della sanita', sono svolte dai
dipartimenti di prevenzione delle unita' sanitarie locali territorialmente
competenti.
Art. 7-octies
Coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e criteri di
cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione
nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi
di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze
ispettive delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente
di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonche' delle
altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25
e 27.
2.Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria
attivita' destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di
lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti,
con le parti sociali.".
Art. 8
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata
triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito,
nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale
ed e' tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito
nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico,
qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera professione
prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli
obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le
prestazioni offerte in attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le
prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a
comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita' in libera
professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire
gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici
che non esercitano attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei
propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i
rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non
dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle modalita' e dei
limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una
quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base
annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile
in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di
attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui
alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le
prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in
quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per
tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e
l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti
dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei medici di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei
servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la
organizzazione distrettuale del servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le unita' sanitarie locali, sulla
base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e definiscono i
conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli od associati, in
coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla definizione degli
obiettivi e dei programmi di attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del
Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi dell'articolo 6 del predetto
decreto, prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i medici
forniti dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata
di posti in sede di copertura delle zone carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a societa', anche cooperative, al
fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i medici gia'
titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalita' e in
funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora
nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali
attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri
incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della
convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a
quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero
delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle
attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, le regioni possono individuare aree di attivita' della emergenza
territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei
servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i
medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che
modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque
al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati
a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche
definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo
giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla
dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei
medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attivita'
dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita'
operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale.".
2. Al comma 8 dell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: in sede
di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale
disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita'
operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello specialista
ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
3. Sono fatti salvi i provvedimenti in corso, attuativi dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 9
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
4.
Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui
all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita'
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti
accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei
professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti
appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita
prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio
sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie,
l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e
l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale
sono subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui
all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e
le attivita' sociosanitarie.
Art.8-ter
Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita'
sanitarie e sociosanitarie
1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e
sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia'
esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia'
autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime
residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta
per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un
rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche'
per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche
a favore di soggetti terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune
acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni
e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive
modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e
alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale,
anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture
pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi
e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In
sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di
cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi.
5.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della
autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la
possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di
prescrizioni contestate dal soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di
capacita' produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi
soggetti eventualmente interessati.
Art. 8-quater
Accreditamento istituzionale
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture
autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine
di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla
programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di
assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche'
gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza
integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio
dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente
comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e
alle strutture private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e
gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per
l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei
programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti
dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,e successive modificazioni, sentiti l'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi
per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita'
sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in
eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne
facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente
nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da
adottarsi in caso di verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti
ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla
vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni
strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita'
in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita'
assistenziali degli utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni
di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa
e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento
professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione
sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della
loro qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla
appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla
regione ai sensi dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei
servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e
l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i
cittadini. inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi
all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti
accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo
quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di
particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle
dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi
prioritari definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita'
svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate,
in base alle evidenze scientifiche disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per
l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti,
anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui
all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e le
altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di
autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita' e
alle strutture sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo
e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai
criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento,
nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di
accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre
gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di' accreditamento da parte di nuove strutture o per
l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo'
essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del
volume di attivita' svolto e della qualita' dei suoi risultati. L'eventuale
verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato
in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita'
sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un
volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in
assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi
dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell'accreditamento
della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a
tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.
Art. 8-quinquies
Accordi contrattuali
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai
seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di quelle
attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione degli accordi
contrattuali e nella verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle strutture
interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attivita' da potenziare e
da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto
delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte specialita' ed
alla rete dei servizi di emergenza;
d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste
abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del concorso allo
stesso da parte di ciascuna struttura.
2.In attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unita' sanitarie
locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi,
definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano
contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante
intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che
indicano:
a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito
territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza;
c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad
accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e
continuita' assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita'
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1,
lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli
accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo
esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e delle
prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies.
Art. 8-sexies
Remunerazione
1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del
Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale
predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies
e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte
nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della
determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di
produzione del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4
sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione.
2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attivita'
che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:
a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale,
sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie
croniche di lunga durata o recidivanti;
b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della
prestazione o del servizio reso alla persona;
c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
d) programmi di assistenza a malattie rare;
e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme
sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il funzionamento della centrale
operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto
dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
f) programmi sperimentali di assistenza;
g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi
il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da
cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della
rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori.
3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la
determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito
decreto del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi
unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato,
del volume dell'attivita' svolta.
4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle di cui al
comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi
di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di
day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
fatta eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3.
5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita'
di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da
corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi standard di
produzione e di quote standard di costi generali, calcolati su un campione
rappresentativo di strutture accreditate, preventivamente selezionate secondo
criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' della assistenza. Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le regioni adottano il
proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture
secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificati in sede
di accreditamento delle strutture stesse.
6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la
revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento
delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali
ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione
tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali
fattori produttivi.
7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di remunerazione
dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui
all'articolo 1, anche prevedendo il ricorso all'assistenza in forma indiretta.
8.Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto,
definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a
cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali
criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche
tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e
l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle
strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.
Art. 8-septies
Prestazioni erogate in forma indiretta
1.I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti
dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per
cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo
8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza.
Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero.
Art. 8-octies
Controlli
1. La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di
monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi
contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonche' sulla qualita'
della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese.
2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il
rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura
rappresentano elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore
generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti
responsabili di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli
incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle
aziende interessate.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro, centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo, 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo
8-quinquies, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di
controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della assistenza
prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano:
a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la
risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative
penalizzazioni;
b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e
le modalita' per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo;
c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture;
d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori
addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attivita' di
controllo.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresi' i
criteri per la verifica di:
a) validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta
erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attivita' effettivamente
svolte;
b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri
effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o
trasferiti ad altre strutture;
c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della assistenza;
d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori
dei servizi.".
Art. 9
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi
finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve contenere
l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale".
Tale denominazione non puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione
dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai
loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da
organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei
settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da
societa' di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che
contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e
comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da
strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in
regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi
alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1 ,comma 15, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e
semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico
dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da strutture
non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio
sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del
Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela
della salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica
e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare
vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le
prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle
ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione,
possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi
possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con
istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei
fondi di cui al presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del
trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro
della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo
nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio
sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale e' disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che
quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e' disciplinato con il
regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento
dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi
previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133.".
Art. 10
Modificazioni all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502
1.L'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9-bis
Sperimentazioni gestionali
1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza programmi di sperimentazione
aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione
tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche
attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato.
2. Il programma di sperimentazione e' proposto dalla regione interessata,
motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di
miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del
Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con
particolare riguardo ai seguenti criteri:
a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura
non superiore al quarantanove per cento;
c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria
quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle
sperimentazioni;
d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati
che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi;
e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti
i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale,
avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di
appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di
sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse
all'assistenza alla persona;
f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della
convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di
mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano
economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di
collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti
di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti'
conseguenti.
4.Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e'
fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire
societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti
diretti di tutela della salute.".
Art. 11
Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502
1.Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis
Ricerca sanitaria
1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del
Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di salute, individuato con un
apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale.
2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del
Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel
Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio
sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunita'
scientifica nazionale.
3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca
sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da
inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca
internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro della sanita',
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e'
finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il programma di ricerca sanitaria:
a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute
della popolazione;
b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento, gestione e
organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali
e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute
della popolazione e degli utilizzatori dei servizi;
c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e
della congruita' economica delle procedure e degli interventi, anche in
considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e
con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una
adeguata valutazione di efficacia;
d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione
multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con particolare riferimento
alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione
con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere
l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al
miglioramento dei servizi;
f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi
diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attivita' degli operatori,
la verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti.
5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di ricerca
corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e' attuata tramite i
progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente
nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro
della sanita'. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici
e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica
finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo
di favorire il loro coordinamento.
6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni,
dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonche'
dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti
possono concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o convenzioni,
le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di
ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e private.
7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche su
iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'universita'
e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le
aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone
l'oggetto, le modalita' di finanziamento e i criteri di valutazione dei
risultati delle ricerche.
8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di vigilanza
sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli
organismi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni,
sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo, anche al fine di
garantire la qualita' e la indipendenza del processo di valutazione e di
selezione dei progetti di ricerca.
9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai
sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei
requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali.
10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico nazionale
per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato:
a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di
altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di altre pubbliche
amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca
biomedica e sanitaria;
b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le priorita' di
interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche
multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a
dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la
materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei
medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della
sanita'.
10.Le regioni formulano proposte per le predisposizione del programma di ricerca
sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilita' della
realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio
sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario
regionale.".
Art. 12
Modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502
1.Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente:
"Per le finalita' del presente articolo, le regioni prevedono forme di
partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato
nella tutela del diritto alla salute nelle attivita' relative alla
programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello
regionale, aziendale e distrettuale,".
Art. 13
Modificazioni all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502
1.L'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Art. 15
Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie
1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza
sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed
in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita'
professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono
previste, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto,
criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per
l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per
l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle
funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' del risultato.
2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente
decreto.
3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle
proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico-professionale i cui ambiti
di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono
progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse
responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione
multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita'
promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale,
finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni
appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai
programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso
attribuite, e' responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario
superiore a quello contrattualmente definito.
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti
professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli
indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni
di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali
fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente
un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e
gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e
alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita'
professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di
verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attivita' con
valutazione positiva possono essere attribuite funzioni di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di
verifica e di controllo, nonche' incarichi di direzione di strutture semplici.
5. Il dirigente e' sottoposto a verifica triennale; quello con incarico di
struttura, semplice o complessa, e' sottoposto a verifica anche al termine
dell'incarico. Le verifiche concernono le attivita' professionali svolte ed i
risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal
direttore generale e presieduto dal direttore del dipartimento. L'esito positivo
delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma degli
incarichi di maggior rilievo, professionali o gestionali.
6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono
attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali,
funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito
degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di a