Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70         

 

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo

professionale dell'infermiere pediatrico

Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72

 

Il ministro della sanità

 

Visto l'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502, recante: “Riordino della disciplina in materia

 sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n 421”, nel testo modificato dal Dlgs 7 dicembre

 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al ministro della Sanità di individuare con

 proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale

 sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell' Infermiere pediatrico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi

 dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al presidente del Consiglio dei ministri;

 

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1

1 - E' individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.

2 - L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.

3 - L'infermiere pediatrico:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;

d)partecipa:

1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;

2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;

3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;

4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;

5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; O agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;

g)si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.

4 - L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio proprio profilo professionale.

5 - L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Articolo 2

1- Il Diploma universitario di Infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.