Legge 8 gennaio 2002, n. 1
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2001, n. 402,
recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario"
pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002
La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in
materia di personale sanitario è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. e' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 gennaio 2002
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SIRCHIA,
Ministro della sanità
Testo del decreto-legge 12 novembre 2001, n.402 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 263 del 12 novembre 2001), coordinato con la legge di
conversione 8 gennaio 2002, n.1 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario"
AVVERTENZA:
Il
testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia
ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare
la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche
apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo dei
Ministri), le modifiche apportate dalla lege di conversione hanno efficacia dal
giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti
ed emergenza infermieristica
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di
tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le
residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo, previa autorizzazione
della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di
cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica
che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque
anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo
del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i
criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
1-bis. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta, non oltre il 31
dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere,
le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,
previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri
dipendenti in forza di un contratto con l'azienda prestazioni orarie
aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie
del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero
professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di
appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi
compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici
sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e
l'attività delle sale operatorie.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di
appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura
compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino
all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non
oltre la data del 31 dicembre 2003.
7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, le figure di operatori professionali
dell'area sanitaria, fatte salve le competenze già attribuite alle professioni
sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251, nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione
sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle
regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso
decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di
addestramento pratico, nonché i principi per la composizione della commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore
socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il
Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura
è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in
assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con
l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in
base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente
alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o
sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze
infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle
università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.
509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli
appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n.
42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai
fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri
corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati dalle
università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264,
alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le
seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni
sanitarie,".
10-bis. Le Aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le altre
istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono
assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri
Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma
1.
10-ter. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli
atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di
riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica
professione.
11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto 2001.
Firmato
CIAMPI
BERLUSCONI - Presidente del Consiglio dei Ministri
SIRCHIA - Ministro della sanità