Legge 3 aprile 2001, n. 120
"Utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001
Art. 1.
1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede
extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale
non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di
rianimazione cardio-polmonare.
2. Le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio da parte delle
aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui
al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio
o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei
criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con
proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.