LEGGE 10 AGOSTO 2000 N° 251
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica
La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Professioni
sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze
infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia
professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme
istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici
deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi
dell’assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la
valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle
professioni infermieristico - ostetriche al fine di contribuire alla
realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel
Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del
lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione
europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.
Art.
2.
Professioni sanitarie riabilitative
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione
svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli
individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura,
alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di
espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della
riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione
del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al
miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio
sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i
servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 3.
Professioni tecnico-sanitarie
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e
dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le
procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in
attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione
delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del
Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni
legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la
valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area
tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta
responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla
salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della
qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con
l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli
ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.
Art. 4.
Professioni tecniche della prevenzione
1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con
autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo
in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di
igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e
veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della
responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le
aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta
responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni
tecniche della prevenzione.
Art. 5.
Formazione universitaria
1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con
uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di
specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le
professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di
diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per
docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla
progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla
attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.
Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento
1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio
superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario
nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno
individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2,
3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito
dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la
disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici
diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5,
comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di
dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a
quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale
di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le
regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario
nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative
delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere.
Art. 7.
Disposizioni transitorie
1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le
aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza
infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del
medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui
all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale
rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel
limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente
alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea
procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e
qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente
articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di
posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della
normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano
le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto
d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le
direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto
collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario,
amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del
trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonché
delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità
analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla
legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per
l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della
specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del
Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al
medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Data a Courmayeur, addì 10 agosto 2000
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FASSINO